EUDR - Nuovi documenti pubblicati dalla Commissione europea

EUDR Aggiornamenti(1)

Il 13 luglio la Commissione europea ha compiuto un altro passo significativo verso l'attuazione del regolamento EUDR, adottando l'atto delegato che modifica parzialmente sia la lista dei prodotti interessati e il regolamento di esecuzione sul funzionamento del Sistema di informazione (TRACES).
Inoltre, nel suo comunicato stampa la Commissione annuncia la traduzione nelle varie lingue dell'Unione, dell'ormai noto documento d'orientamento, già (da maggio) disponibile in inglese.
Senza dubbio, tra tutte le suddette notizie, la novità più attesa riguarda il citato regolamento di esecuzione che ridisegna alcune funzioni chiave del sistema informativo, rendendolo coerente con le semplificazioni apportate all'EUDR dal Regolamento (UE) 2025/2650. 
In sintesi, le principali novità operative riguardano i seguenti aspetti:

- Dichiarazioni semplificate: il sistema informativo viene esteso alla gestione delle dichiarazioni semplificate per i - micro e piccoli operatori primari, incluse presentazione, aggiornamento, ritiro e assegnazione di un identificativo dedicato.

- Nuove categorie di soggetti: il sistema include operatori a valle, commercianti, micro e piccoli operatori primari e Stati membri che rendono disponibili informazioni già presenti in banche dati nazionali o dell’Unione.

- Raggruppamento delle dichiarazioni: DDS e dichiarazioni semplificate potranno essere aggregate in una nuova dichiarazione, semplificando la gestione di flussi informativi e riducendo eventuali criticità tecniche.

- Controllo e continuità del sistema: la Commissione potrà introdurre limiti tecnici e attivare misure di emergenza in caso di indisponibilità dello stesso superiori a 60 minuti.

- Per micro e piccoli operatori primari: si apre un canale dichiarativo semplificato, con possibilità di aggiornamento e ritiro, ma soggetto comunque a profilazione del rischio e possibile respingimento.

- Per operatori a valle e commercianti: è previsto un uso limitato del sistema per adempiere agli obblighi residui senza imporre necessariamente la presentazione di DDS.

- Per il comparto legno: l’eliminazione dell’obbligo di indicare anche il nome comune delle specie riduce l’onere informativo, ma resta essenziale la corretta indicazione del nome scientifico completo.

- Per le autorità competenti: aumenta il ruolo nella gestione degli utenti, nella verifica delle informazioni identificative, nella profilazione del rischio e nella gestione di DDS, dichiarazioni semplificate e raggruppamenti.

- Per i sistemi aziendali e le integrazioni via API/web service: sarà necessario tenere conto di nuovi identificativi, limiti tecnici e condizioni stabilite dalla Commissione.

di Area Tecnica Legnok