Il 21 agosto, la Commissione europea ha pubblicato l’ultima versione (multilingua) delle FAQ EUDR con la quale aggiorna anche le domande e risposte 3.1.1 e 3.7 e rivede i titoli delle 3.2 e 4.9.A riguardo, si ritiene utile evidenziare l’effetto della revisione della FAQ 3.1.1 che comporta la parziale rideterminazione dei ruoli (e degli adempimenti) assegnati a chi immette sul mercato unico prodotti EUDR, derivati da merci già immesse sul mercato.A seguito della citata e radicale riformulazione, l’attuale FAQ 3.1.1 recita: “Qualsiasi modifica del codice delle merci (SA o NC) di cui alla nomenclatura combinata (allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio) di un prodotto già immesso sul mercato comporta che un'impresa che immette sul mercato un prodotto derivato sia un operatore a valle. Tale impresa è considerata operatore a valle perché immette sul mercato un prodotto interessato "fabbricato usando prodotti interessati" ai sensi dell'articolo 2, punto 15 ter, del regolamento (EUDR).”La differenza rispetto alla precedente versione di aprile (2026) è sostanziale, in quanto la trasformazione delle suddette merci in nuovi prodotti derivati non è più riferita alla variazione dei codici doganali indicati nell’allegato I dell’EUDR, bensì di quelli riportati nel citato regolamento comunitario relativo alla nomenclatura tariffaria.In termini pratici, ciò comporta una considerevole semplificazione amministrativa dell’EUDR per alcune imprese interessate e in particolare, per quelle che importano e trasformano pasta di legno e carta. Queste, nella duplice veste di operatori (a monte) e operatori a valle, non sono più tenute a trasmettere ai propri clienti commerciali diretti i numeri di riferimento delle DDS (dichiarazioni di dovuta diligenza) presentate all’importazione delle merci dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata. Ciò in base a quanto esplicitato nella FAQ 3.8 che resta nell’invariata versione di aprile.Concludendo, si menziona, a scopo meramente esplicativo, il caso di chi importa materiale destinato alla produzione di cartoni ondulati (codice 4808) e che assumendo il doppio ruolo di operatore “a monte” (inerente all’importazione del materiale di base e alla presentazione di una o più DDS) e di operatore a valle (che immette sul mercato unico i suoi prodotti trasformati), non è più obbligato a comunicare i suddetti numeri di riferimento semplificando le proprie procedure aziendali.