Il marchio LegnOK

Il Marchio LEGNOK è lo strumento principale per identificare l'Organizzazione che utilizza il “Regolamento LEGNOK”.

Il Marchio può:

  • essere utilizzato su carta intestata, listini e altro materiale pubblicitario;
  • sulle fatture, DDT o simili può essere messa la dicitura: “Operatore LEGNOK IT-00-0000”.

Il Marchio NON potrà MAI essere applicato sul legno o sui prodotti da esso derivati.

Di seguito, estratte dal Regolamento LEGNOK, adottato dal Comitato Tecnico del 22 maggio 2019, le procedure di verifica del corretto uso del “Sistema di Due Diligence LEGNOK” da parte degli “Operatori LEGNOK” 

Ogni operatore, abilitato all’uso dei Servizi LEGNOK, da almeno sei mesi, può chiedere di essere iscritto nell’elenco di “Operatore controllato LEGNOK” e di utilizzare il “Marchio LEGNOK” . A tal fine, l’operatore interessato si impegna ad adottare il DDS LEGNOK nella sua interezza, con la sottoscrizione del modello predisposto da Conlegno, ed a: 

  • partecipare ad almeno un evento formativo propedeutico incentrato su: obblighi EUTR, ruolo delle MO, regime sanzionatorio, DDS e portale Legnokweb;
  • indicare alla MO (in termini di previsione ed aggiornare al subentrare di novità) da quali paesi extra comunitari e di quali prodotti (codice NC) intende approvvigionarsi nei 12 mesi seguenti alla richiesta d’inquadramento come “Operatore controllato LEGNOK” e successivamente, all’inizio di ogni anno;
  • condurre (sin dall’inizio dell’iniziale periodo transitorio d’osservazione descritto in seguito) le analisi del rischio e compilare il registro aziendale di DD esclusivamente tramite portale Legnokweb;
  • sottoporre alla preventiva valutazione dell’Area Operativa Legnok la documentazione relativa a determinati approvvigionamenti (individuati su specifica richiesta della MO);
  • attenersi alle eventuali disposizioni riguardo alla necessità di integrare - per la DD di ciascun approvvigionamento - eventuali informazioni aggiuntive (documentazione, ecc.), mitigare opportunamente il rischio e in alcuni casi, rinunciare all’acquisto;
  • consentire alla MO il totale accesso alle informazioni inerenti agli esiti concreti delle analisi condotte (compilazione del Registro Due Diligence per gli  acquisti effettuati ed eventuali rinunce all’acquisto).

L’effettiva iscrizione del richiedente nel suddetto elenco è subordinata al monitoraggio degli approvvigionamenti EUTR effettuati dall’operatore in un periodo transitorio d’osservazione. La durata di tale osservazione, che inizia con l’invio del modulo predisposto da Conlegno, disponibile sul sito ww.conlegno.eu/come aderire, debitamente compilato e sottoscritto, può variare da un massimo di un anno, ad un più breve periodo indeterminato nel quale l’operatore, d’accordo con la MO, deve aver condotto (avvalendosi del portale e sottoponendo alla valutazione della MO la relativa documentazione) un minimo di tre analisi del rischio e comunque, almeno una per ogni paese d’approvvigionamento (in base alle attività previste per i dodici mesi successivi).  Al termine di tale periodo transitorio, l’Area Operativa Legnok redige un rapporto per la Sezione Tecnico Scientifica del Comitato Tecnico Legnok, che delibera in merito all’iscrizione dell’interessato nell’elenco degli Operatori controllati Legnok”. La MO pubblica ed aggiorna costantemente tale elenco sul sito internet di Conlegno avendo cura di informare, di ogni variazione avvenuta, l’Autorità nazionale competente EUTR[1]

In caso di inadempienze dovute all’uso improprio degli strumenti LEGNOK, all’incompleta osservanza delle misure correttive raccomandate (integrazioni documentali, azioni di mitigazione, ecc.) o alla mancata rinuncia all’effettuazione di approvvigionamenti a rischio, la MO, previa decisione della Sezione Tecnico Scientifica del Comitato Tecnico, dispone la temporanea sospensione o la definitiva cancellazione  dell’operatore dall’elenco di cui sopra. 

Terminato il citato periodo d’osservazione, la MO compirà le sue ordinarie attività di monitoraggio verificando il corretto utilizzo del DDS LEGNOK da parte degli Operatori Controllati. Questi - salvo i casi in cui i parametri degli approvvigionamenti da effettuare restassero pressoché invariati rispetto all’anno precedente - dovranno sottoporre alla MO, la documentazione relativa all’importazione a più alto rischio (filiere lunghe, triangolazioni, ecc.) relativa ad ogni paese di proprio interesse. La MO si riserva anche di controllare, senza preavviso e a sua totale discrezione, l’attendibilità delle valutazioni del rischio impostate dagli Operatori Controllati, richiedendo la documentazione considerata.

Qualora necessario, in caso di controlli dell’Autorità Competente la monitoring organization è a disposizione per fornire ogni chiarimento riguardo al sistema di due diligence LEGNOK ed alla sua applicazione da parte dell’Operatore controllato.

[1] A riguardo, si riporta un estratto del Documento di orientamento della Commissione Europea sull’EUTR del 12/02/2016, “C(2016) 755”.

“Se l'autorità competente sa quali sono gli operatori che ricorrono agli organismi di controllo, può tenerne conto nella propria programmazione basata sul rischio, ad esempio limitando le ispezioni presso tali operatori. Tale impostazione risulta vantaggiosa per l'autorità competente, per gli operatori e per gli organismi di controllo. 

 Analogamente, se l'autorità competente sa quali sono gli operatori che non utilizzano correttamente i sistemi di dovuta diligenza messi a disposizione da un organismo di controllo, può tenerne conto incrementando, ad esempio, il numero di ispezioni presso tali operatori. Ciò è vantaggioso per l'autorità competente. Si noti che gli organismi di controllo sono tenuti a comunicare tali informazioni alle autorità competenti a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 995/2010”

 

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